Legge
4 maggio 1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Il minore ha diritto di essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle
disposizioni della presente legge e dalle altre leggi
speciali.
Articolo 2
Art. 2. Il minore che sia
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad
un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o
ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di
preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Articolo 3
Art.
Articolo 4
Art.
Art.
Art.
Art.
Articolo 8
Art. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di
abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza
di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La
situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano
ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti
di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Articolo 9
Art. 9. Chiunque ha facoltà di segnalare
all'autorità pubblica situazioni di abbandono di
minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
gli esercenti un servizio di pubblica necessità,
debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione
del proprio ufficio. La situazione di abbandono può
essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di
assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al
giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori
ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte
le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono,
specificandone i motivi. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad
ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad
ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il
quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al
tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della
segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi
e l'incapacità all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma
precedente uguale segnalazione deve essere effettuata
dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado
il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della
segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma
dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di
adottabilità.
Articolo 10
Art. 10. Il presidente del tribunale per i
minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui
all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i
servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha
vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il
tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se
del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta giorni, deve
confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il
tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i
genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui
il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni
altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui
agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 11
Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo
precedente risultano deceduti i genitori del minore e
non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i
minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità,
salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art.
Articolo 12
Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate
consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati
nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto
rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente
del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione,
entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un
giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che
procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del
luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata
l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei
parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove
ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto
motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza
morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del
giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico
di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e
Articolo 13
Art. 13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti
di cui all'articolo precedente risultino irreperibili
ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il
tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli
articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche
tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Articolo 14
Art. 14. Il tribunale per i minorenni può
disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da
particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la
sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la
sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un
anno, eventualmente prorogabile. La sospensione è comunicata
ai servizi locali competenti perchè adottino le iniziative opportune.
Articolo 15
Art.
Articolo 16
Art. 16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la
procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano
i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si
applicano gli ultimi due commi dell'art. 15. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Articolo 17
Art. 17. Il pubblico ministero, i genitori, i
parenti indicati nell'art. 12, primo comma, il tutore possono
proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità
dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione. A seguito della opposizione, il
presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore
e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi
entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del
decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone
indicate nel penultimo comma dell'art. 15. All'udienza fissata il tribunale per
i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè
quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del
pubblico ministero, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della
sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico
ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza
il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso
proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione
per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il
pubblico ministero e, ove occorra le persone indicate nel penultimo comma dell'art.
15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel presente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso
per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Articolo 18
Art. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve
essere effettuata entro il decimo giorno successivo a
quello della comunicazione che il decreto di adottabilità
è divenuto definitivo. A questo effetto, il
cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 19
Art. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei
genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e
adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore.
Articolo 20
Art. 20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell'adottando.
Articolo 21
Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del
minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8,
successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 15. La revoca è
pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia
in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
Art. 22. I coniugi che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli. é ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più
tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne
dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La
domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale
per i minorenni, accertati previamente i requisiti di
cui all'art. 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma
seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini
dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli
adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone
l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il
tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può
essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non
sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al
tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del
cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. Il tribunale
per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Articolo 23
Art.
Articolo 24
Art. 24. Il pubblico ministero e il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento
preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni
dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte
d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il
pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 23 ed
effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di
consiglio con decreto motivato.
Articolo 25
Art. 25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi
locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le
condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo
di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la
domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti. Nell'interesse del minore il termine di
cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge
deceduto, dalla data della morte. Se nel corso
dell'affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere
disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che
decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti
ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Articolo 26
Art. 26. Il pubblico ministero, i coniugi
adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove
occorra, le persone indicate nell'art. 25, primo comma,
effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di
consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della
corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione
per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale
per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, sul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e
trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie
separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome
della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i
rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine,
salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28. Qualunque attestazione di stato civile
riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla
maternità del minore e della annotazione di cui
all'ultimo comma dell'art.
Art. 29. Per i provvedimenti di adozione
di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di
precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 30. I coniugi i quali intendano
adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni
del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione. Il tribunale, previe
adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il
tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi
locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I
provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con
decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi
degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
Articolo 31
Art.
Art. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara
l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanata, in
precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi
dell'art. 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione
dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non è contrario
ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia
è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico
ministero. Avverso la decisione del tribunale è
ammesso ricorso per Cassazione.
Articolo 33
Art. 33. Il provvedimento emesso da un'autorità
straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se
non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento
preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento
non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato
efficace come affidamento preadottivo. In tal caso,
dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto
di cui all'art. 25. Qualora l'affidamento preadottivo
non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il
provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione,
il tribunale applica l'art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Articolo 34
Art. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma
dell'art. 31 è concesso, su richiesta di coniugi
forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento
dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei
provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi di
esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di
adozione. Il nulla osta è concesso anche nel caso in
cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere
eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il
nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione
all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte
dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione
dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi
precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla
salvaguardia dei loro diritti. Il tribunale per i minorenni accerta la
sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile
notizia in ordine alla situazione del minore e ne
dichiara lo stato di adottabilità disponendone
l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'art. 37.
Articolo 35
Art. 35. é fatto divieto alle autorità consolari
italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di
polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli
anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle
ipotesi di cui all'art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un
minore degli anni quattordici, al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui
all'art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel
paese di origine.
Articolo 36
Art. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'art.
Art. 37. Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge
italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in
caso di urgenza.
Art. 38. Il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o
altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri.
Articolo 39
Art. 39. Il minore di nazionalità straniera
adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si
applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 40
Art. 40. I residenti all'estero, stranieri o
cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano
competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto
dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 41
Art. 41. Il console del luogo ove risiedono gli
adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee
organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà
di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi
affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il
console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni
che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore
vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell'autorità
italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se
del caso provvede al rimpatrio del minore.
Articolo 42
Art. 42. Qualora sia in corso nel territorio dello
Stato un procedimento di adozione di un minore
affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può
essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore
pronunciato da autorità straniera.
Articolo 43
Art. 43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo
e ottavo comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti
all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del
cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10, compreso se
del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si
trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 44. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art.
7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità
di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere
a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore
deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età
di coloro che intende adottare.
Articolo 45
Art. 45. Per l'adozione si richiede il consenso
dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se
l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere
sentito.
Articolo 46
Art. 46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei
genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal
primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge,
se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Articolo 47
Art.
Articolo 48
Art. 48. Se il minore è adottato
da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed
il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di
mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile. Se
l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi,
durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non
ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne
l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del
codice civile.
Articolo 49
Art.
Articolo 50
Art. 50. Se cessa l'esercizio da parte
dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su
istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni
circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 51
Art. 51. La revoca dell'adozione può essere
pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante,
quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui
o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se
l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti
il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia
Articolo 52
Art. 52. Quando i fatti previsti nell'articolo
precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro
il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la
revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del
pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato
ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero,
l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche di età inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il
pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti
opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei
casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale
li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Articolo 53
Art. 53. La revoca dell'adozione può essere
promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri
incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
articoli.
Articolo 54
Art. 54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi
dalla successione dell'adottante.
Articolo 55
Art. 55. Si applicano al presente capo le
disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Articolo 56
Art. 56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è
il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere
manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui
delegato. L'assenso delle persone indicate nell'art. 46 può essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice
civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello.
Articolo 57
Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le
circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente
interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i
genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate
indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà
riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i
motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità
del minore; d) la possibilità di idonea convivenza,
tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
Articolo 58
Art.
Articolo 59
Art.
Articolo 60
Art. 60. Le disposizioni di cui al capo I del
titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Articolo 61
Art.
Articolo 62
Art.
Articolo 63
Art.
Articolo 64
Art.
Articolo 65
Art.
Articolo 66
Art. 66. I primi due commi dell'art. 314 del
codice civile sono sostituiti dai seguenti: << Il decreto che pronuncia
l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente
deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato >>.
Articolo 67
Art. 67. Sono abrogati: il secondo e il terzo
comma dell'art. 293, il secondo e il terzo comma dell'art. 296, gli articoli
301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. é abrogato
altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Articolo 68
Art. 68. Il primo comma dell'art. 38 delle
disposizioni di attuazione del codice civile è
sostituito dal seguente: << Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo
comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo
comma, nonchè nel caso di minori dall'art. 269, primo
comma, del codice civile >>.
Articolo 69
Art.
Articolo 70
Art. 70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di
un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti
un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti
degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere
semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o
assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 71
Art. 71. Chiunque, in violazione delle norme di
legge in materia di adozione, affida a terzi con
carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia
all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da
uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui
il minore è affidato per ragioni di educazione, di
istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il
fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la
perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la
rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici
ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione
sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o
promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito
affidamento con carattere di definitività. La
condanna comporta la inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque
svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 72
Art. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni
della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè
sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da
uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra
utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con
carattere di definitività. La condanna comporta
l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 73. Chiunque essendone a conoscenza in
ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un
minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L.
900.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione
del tribunale per i minorenni.
Articolo 74
Art. 74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto
riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non
riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del
riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati
motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del
riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile.
Articolo 75
Art.
Articolo 76
Art. 76. Alle procedure relative
all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data medesima.
Articolo 77
Art. 77. Gli articoli da
Articolo 78
Art. 78. Il quarto comma dell'art. 87 del codice
civile è sostituito dal seguente: << Il tribunale, su ricorso degli
interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,
anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel
caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo >>.
Articolo 79
Art. 79. Entro tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge i coniugi che risultino forniti
dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni
di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda
agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato,
l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o
adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore,
se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone
l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'art. 57, sugli adottanti e
sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età
inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono
prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o
affilianti che hanno superato gli anni quattordici
devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli
legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso
degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha
compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e
Articolo 80
Art. 80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che
gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.
Articolo 81
Art.
Articolo 82
Art. 82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei
riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di
registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono
ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione
dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue L. 100.000.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli
degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.