3. LEGGE 28 MARZO 2001, N. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori», nonché
al titolo Vili dei libro primo dei codice civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 dei 26
aprile 2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. l.
1. Il titolo
della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è
sostituito dal seguente: «Diritto dei minore ad una famiglia».
2. La rubrica
del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Principi
generali».
3. L’articolo
1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. l. - l. Il minore ha diritto di crescere ed
essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le
condizioni di indigenza dei genitori o dei genitore esercente la potestà
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio dei diritto dei minore
alla propria famiglia. A tal fine a
favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo
Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica
sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale
degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
1 medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza
fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie
per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando
la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei
minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il
diritto dei minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una
famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua,
di religione e nel rispetto della identità culturale dei minore e comunque non
in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».
TITOLO l l
AFFIDAMENTO
DEL MINORE
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le
seguenti parole: «Titolo 1-bis.
Dell'affidamento dei minore».
2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 2. - l. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,
o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei
termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento
può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato
entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non
sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli
di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie
competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e
verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art. 3.
1. L'articolo
3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - l. I legali rappresentanti delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano
i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme dei capo I del titolo X
dei libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di
un tutore in tutti i casi nei quali J'esercizio della potestà dei genitori o
della tutela sia impedito.
2. Nei casi
previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza dei minore, i legali
rappresentanti devono proporre istanza per la nomina dei tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche
gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel
caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di
tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al
giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1 . L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 4. - l.
L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal
tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. il
giudice tutelare dei luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti
la potestà o dei tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti dei
codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare
devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi
e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore.
Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita
la responsabilità dei programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità dei programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni dei luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale
sull'andamento dei programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà dei nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse dei minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minore.
7. Le disposizioni dei presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una
comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1l. L’affidatario deve accogliere presso
di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e
istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 dei codice civile, o dei
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 316 dei codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la
potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie.
L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di
potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle
proprie competenze, su disposizione dei giudice ovvero secondo le necessità del
caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con
la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa dei minore secondo le
modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle
altre strutture dei territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare
o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore
della famiglia affidataria».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE
Di ADOTTABILITA
Art. 9.
1
. L’articolo 9 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 9. - l. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dei luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione dei proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di
tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni dei luogo ove hanno sede
l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche dei minore
stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adattabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di
assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a
ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si
protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,
darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni. L'omissione della
segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4,
uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente
a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L’omissione della
segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma
dell'articolo 330 dei codice civile e l'apertura della procedura di
adottabilità».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
Art. 38.
1 . L’articolo 80 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 80. -
l. il giudice, se dei caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative
al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n.
53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma i.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti
i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di
permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e
modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che
hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni
economiche».