STATUTO
Art. 1
Costituzione, denominazione
l) E' costituita in forma di Associazione, ai sensi della L. 266 dell'11/8/91, un'organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione: “IL NODO" e di seguito, per brevità, “Associazione", promossa dall'Ente Istituto Don Bosco di Genova Sampierdarena. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale fine esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
2) All'atto
del riconoscimento l'Associazione assumerà di diritto, a norma dell'art. 10 comma
8 D. Lgs. 460/97, pure la qualificazione di ONLUS, fatte salve le previsioni di
maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato.
Art. 2
Sede e Convenzioni
l) L'Associazione ha sede 1egale in Genova Sampierdarena Via San G. Bosco 14 r, presso l'Istituto Don Bosco.
2) Con delibera del Consiglio Direttivo essa può aprire filiali al di fuori della propria sede sociale e aderire o partecipare ad organismi associativi, consortili ed economici che si propongono finalità ed attività analoghe o complementari.
Art. 3
Durata
1) La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 Dicembre del
2020. Tale termine potrà esser prorogato con delibera dell'Assemblea ordinaria.
2) L'Associazione si scioglie su deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta o per impossibilità del proseguimento degli scopi sociali.
3) In caso di scioglimento l'intero patrimonio dell'Associazione, che residuerà dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 4
Finalità e oggetto sociale
1) L'Associazione ha per scopo l'attività di ricerca, informazione e intervento in ordine alle condizioni del minore e della famiglia.
2) Nell'ambito di cui all'art. 4.1 l'Associazione intende in particolare operare per la costituzione di una rete di nuclei familiari e di persone singole che, avendo scelto uno stile di vita fondato sulla solidarietà, desidera promuovere l'attenzione verso il mondo del disagio valorizzando e sostenendo la disponibilità e l'accoglienza nei confronti di soggetti che attraversano situazioni di difficoltà.
Nel perseguire
queste finalità intende far proprio lo stile educativo salesiano che si
esplicita nella direzione della preventività; intende quindi lavorare nel
tessuto della vita quotidiana per
creare e rafforzare quei nodi della convivenza sociale capaci di dare valore e
significato tanto alle fatiche delle
persone in difficoltà, quanto all'impegno di
chi lavora per una maggiore giustizia sociale, con particolare riferimento al
mondo giovanile.
3)
L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, realizza
iniziative quali, a titolo esemplificativo:
- attività formative e informative, sostegno
ed elaborazione culturale, documentazione, studio e ricerca nel campo
educativo e sociale;
- attività di
sensibilizzazione del territorio al fine di promuovere nella comunità locale lo
sviluppo di forme di cittadinanza attiva, di reti di relazioni adeguate ai
bisogni emergenti e alle risorse
disponibili;
- attivare il reperimento e la formazione di nuclei familiari e di persone singole che, in un'esperienza di crescita comunitaria, sappiano integrarsi con i servizi pubblici mettendo le proprie potenzialità a servizio di situazioni di disagio del territorio, con particolare riferimento all'affido di minori;
- attività di assistenza, servizi
parascolastici, animazione ludico-ricreativa, gestione di soggiorni vacanza;
-
collaborazione con altri Enti ed Associazioni, gestione di strutture e centri
di accoglienza, residenziali e diurni, anche
con la possibilità di somministrazione di cibi e bevande.
4) Le attività sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni personali volontarie e gratuite fornite
dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può esser retribuita
in
alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono
esser rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente anticipate per
l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti precedentemente
stabiliti dal Consiglio direttivo. L'Associazione può avvalersi di figure
professionali tramite rapporto di lavoro dipendente e/o prestazioni di lavoro
autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare e
specializzare l'attività svolta, comunque in osservanza delle disposizioni
della L. 266 dell'11/8/91.
5) L'Associazione, per il raggiungimento del suo scopo, potrà costruire, acquistare mobili e immobili, nonchè assumere ed organizzare, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, tutte le altre iniziative che risultino rispondenti alle finalità, destinando all'uopo l'attività degli associati e il suo patrimonio mobiliare e immobiliare.
6)
L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità può promuovere, se
necessario, la costituzione di enti o cooperative per la gestione diretta di
strutture e centri di accoglienza e per l'esercizio delle attività economiche e
commerciali strettamente finalizzate al loro funzionamento.
Tali enti o cooperative, costituiti, acquistano
la qualità di soci effettivi dell'Associazione, ai sensi del seguente art. 5,
accettandone i principi e le regole di cui al presente Statuto e gli scopi
ideali. Essi potranno esser dichiarati decaduti dalla qualità
di soci della presente Associazione ed
esclusi dalla stessa a norma dell'art. 6 di questo Statuto.
Art. 5
Membri dell'Associazione
1) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, le Associazioni, gli Enti Pubblici e Privati, le società cooperative e le società commerciali che volontariamente si impegnano a contribuire e realizzare gli scopi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.
2) L'Associazione si compone dei soci suddivisi nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori
- Soci effettivi
- Soci sostenitori
3) Sono Soci fondatori coloro che sono
intervenuti alla firma dell'atto costitutivo. Sono elettori ed eleggibili per
tutte le cariche sociali, partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme ai
Soci effettivi compongono l'Assemblea dei soci.
4) Sono Soci
effettivi le persone la cui domanda è stata accolta dal Consiglio direttivo.
Godono, se persone fisiche, dell'elettorato
attivo e passivo ed insieme agli altri soci compongono l'Assemblea.
5) Sono Soci
sostenitori, quanti, partecipando alle iniziative promosse a tutti i livelli
dall'Associazione, contribuiscono tangibilmente al perseguimento degli scopi
statutari, pur non
godendo dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) Sono soci
effettivi i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio
direttivo e che hanno dimostrato un profondo interesse per l'attività
dell'Associazione e sono disponibili a
collaborare fattivamente alla loro realizzazione.
2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione
dei suoi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi hanno versato la
quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.
3) La qualità di socio si perde per
dimissioni, tramite comunicazione scritta, per morosità (mancato pagamento
delle quote sociali) o per indegnità (comportamento contrastante con gli scopi
dell'Associazione); la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo,
l'indegnita verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
Art. 7
Obblighi e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
- ad osservare
il presente Statuto;
- ad osservare il Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- a versare la quota associativa;
- a tenere comportamenti consoni alle finalità dell'Associazione.
2) I soci, con
le limitazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto partecipano alle
assemblee con diritto di voto e possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art. 8
Organi dell’Associazione
Gli organi
dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Con deliberazione ordinaria possono essere
istituiti e regolati il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei
probiviri.
Art. 9
L'Assemblea
1) L'Assemblea dei soci è composta da tutti i
soci e può essere ordinaria e straordinaria. I soci sostenitori, di cui
all'art. 5 n. 5, partecipano ad essa in qualità di uditori. Ogni associato può farsi rappresentare in
assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può avere
più di due deleghe.
2) L’assemblea ordinaria indirizza tutta
l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio;
b) nomina i componenti del Consiglio direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, l’esclusione dei soci dall'Associazione (anche ai sensi dell'art. 7 per indegnità o
morosità);
e) esprime
parere sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L’Assemblea
ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta il Presidente
stesso o almeno tre membri del
Consiglio direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea
straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria e
delibera, fra l'altro, sullo scioglimento
anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5) L'Assemblea
ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio
direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio direttivo
presente in Assemblea.
Le convocazioni devono esser fatte mediante
avviso scritto da recapitarsi a1meno otto giorni prima della data di
riunione oppure mediante affissione
nell'albo dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data
fissata per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del
giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per
delega tutti i soci.
6) L'Assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà
più
uno dei soci. In seconda convocazione, che
non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci presenti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria
sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8) Le deliberazioni dell'Assemblea
straordinaria sono valide quando siano approvate da almeno tre quarti
dell'Assemblea.
9) Il Presidente dell'Associazione nomina un
segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in generale il diritto di intervento nell'Assemblea.
10) Delle riunioni dell'Assemblea si redige
un verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo
1) L'Associazione amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque o sette membri, di cui tre o cinque eletti dall'Assemblea dei soci e in regola con il versamento delle quote associative ed un altro, non elettivo, nominato dall'Ente Istituto Don Bosco. Il numero sarà determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei
componenti elettivi del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Il membro non elettivo del Consiglio viene sostituito dall'Ente Istituto Don Bosco. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si provvede alla formazione di un nuovo consiglio.
3) Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
4) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese e ogni qual volta il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Esso è
convocato con avviso scritto o telefonico recante l'indicazione di giorno, ora
e luogo della riunione e degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.
5) Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice
Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti. Ha
la facoltà di deliberare con la
presenza di metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.
6) Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su un apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7) E' compito del Consiglio Direttivo:
- nominare il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare su tutta l'attività
dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio e determinare la
quota associativa;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
Art. 11
Il Presidente
1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.
2) Al
Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai
terzi e in giudizio. E' autorizzato a riscuotere
da enti o da privati somme a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza e può
compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia immobiliare che
mobiliare, in nome o per conto dell'Associazione. In caso di sua assenza o,
impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal
Consiglio direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza assume i poteri del
Consiglio Direttivo e, nell'adunanza immediatamente successiva, chiede al
Consiglio medesimo ratifica dei provvedimenti adottati.
Il Presidente può avvalersi di esperti
esterni per i compiti inerenti al suo mandato e per i suggerimenti
tecnico-organizzativi da presentare al Consiglio; ove ciò comporti una spesa dovrà
esser autorizzato dal Consiglio.
Art. 12
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a
titolo gratuito salvo il rimborso delle anticipazioni previsto al precedente
art. 4 punto 4.
Art. 13
Risorse economiche e Patrimonio
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi associativi annuali stabiliti
dal Consiglio Direttivo;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) ricavato di organizzazione di manifestazioni o dalle partecipazione ad esse;
f) entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali;
2) L’esercizio
finanziario va dal 1 Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà esser approvato dall'Assemblea. Dal bilancio devono risultare i
beni, i contributi e
i lasciti ricevuti.
3) Il patrimonio del1'Associazione costituito
da:
- beni mobili
e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- eventuali contributi, lasciti e donazioni;
- eventuali fondi accantonati per eccedenza
di bilancio.
Art. 14
Modifiche dello statuto
Le modifiche a questo Statuto debbono essere
deliberate dall’Assemblea. La relativa deliberazione valida in prima
convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà dei soci
aventi diritto al voto, e se si sia raggiunto il voto favorevole della metà dei
votanti. In seconda convocazione è valida quando siano presenti, in proprio o
per delega, un quinto dei soci aventi diritto al voto, e se si sia raggiunto
il voto favorevole della metà dei votanti.
Art. 15
Assicurazioni
L'Associazione
garantirà con adeguata copertura assicurativa i propri associati durante lo svolgimento delle attività nel rispetto
del presente Statuto, dei regolamenti attuativi e delle leggi.
Art. 16
Clausola arbitrale
Ogni controversia, nessuna esclusa, che venga
ad insorgere tra l'Associazione ed i soci ovvero tra i soci, sarà risolta da un
Collegio Arbitrale, che la comporrà
procedendo irritualmente
secondo equità.
Il collegio sarà costituito da tre membri, da
scegliersi fra gli iscritti all'Ordine degli avvocati del Foro di Genova, di
cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di
Presidente, concordemente dai due arbitri già designati o, in mancanza di loro
intesa entro venti giorni dalla relativa richiesta dell'uno all'altro,
dall'Ente Istituto Don Bosco. In caso una parte non provveda alla rispettiva nomina
dell'arbitro, entro il termine di venti giorni dalla richiesta di arbitrato,
anche tale arbitro sarà nominato dall’Ente Istituto Don Bosco ad istanza della
parte più diligente.
Art. 17
Rinvio
Per guanto non previsto dal presente statuto,
valgono le norme del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in
materia.