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STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione

l) E' costituita in forma di Associazione, ai sensi della L. 266 dell'11/8/91, un'organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione: “IL NODO" e di seguito, per brevità, “Associazione", promossa dall'Ente Istituto Don Bosco di Genova Sampierdarena. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale fine esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

2) All'atto del riconoscimento l'Associazione assumerà di diritto, a norma dell'art. 10 comma 8 D. Lgs. 460/97, pure la qualificazione di ONLUS, fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato.

Art. 2

Sede e Convenzioni

l) L'Associazione ha sede 1egale in Genova Sampierdarena Via San G. Bosco 14 r, presso l'Istituto Don Bosco.

2) Con delibera del Consiglio Direttivo essa può aprire filiali al di fuori della propria sede sociale e aderire o partecipare ad organismi associativi, consortili ed economici che si propongono finalità ed attività analoghe o complementari.

Art. 3

Durata

1) La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 Dicembre del


 2020. Tale termine potrà esser prorogato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

2) L'Associazione si scioglie su deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta o per impossibilità del proseguimento degli scopi sociali.

3) In caso di scioglimento l'intero patrimonio dell'Associazione, che residuerà dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 4

Finalità e oggetto sociale

1) L'Associazione ha per scopo l'attività di ricerca, informazione e intervento in ordine alle condizioni del minore e della famiglia.

2) Nell'ambito di cui all'art. 4.1 l'Associazione intende in particolare operare per la costituzione di una rete di nuclei familiari e di persone singole che, avendo scelto uno stile di vita fondato sulla solidarietà, desidera promuovere l'attenzione verso il mondo del disagio valorizzando e sostenendo la disponibilità e l'accoglienza nei confronti di soggetti che attraversano situazioni di difficoltà.

Nel perseguire queste finalità intende far proprio lo stile educativo salesiano che si esplicita nella direzione della preventività; intende quindi lavorare nel tessuto della vita quotidiana per creare e rafforzare quei nodi della convivenza sociale capaci di dare valore e significato tanto alle fati­che delle


persone in difficoltà, quanto all'impegno di chi lavora per una maggiore giustizia sociale, con particolare riferimento al mondo giovanile.

3) L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, realizza iniziative quali, a titolo esemplificativo:

- attività formative e informative, sostegno ed elaborazione culturale, documentazione, studio e ricerca nel campo educativo e sociale;

- attività di sensibilizzazione del territorio al fine di promuovere nella comunità locale lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva, di reti di relazioni adeguate ai bisogni emergenti e alle risorse disponibili;

- attivare il reperimento e la formazione di nuclei familiari e di persone singole che, in un'esperienza di crescita comunitaria, sappiano integrarsi con i servizi pubblici mettendo le proprie potenzialità a servizio di situazioni di disagio del territorio, con particolare riferimento all'affido di minori;

- attività di assistenza, servizi parascolastici, animazione ludico-ricreativa, gestione di soggiorni vacanza;

- collaborazione con altri Enti ed Associazioni, gestione di strutture e centri di accoglienza, residenziali e diurni, anche con la possibilità di somministrazione di cibi e bevande.

4) Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può es­ser retribuita


 in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono esser rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente anticipate per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti precedentemente stabiliti dal Consiglio direttivo. L'Associazione può avvalersi di figure professionali tramite rapporto di lavoro dipendente e/o prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare e specializzare l'attività svolta, comunque in osservanza delle disposizioni della L. 266 dell'11/8/91.

5) L'Associazione, per il raggiungimento del suo scopo, potrà costruire, acquistare mobili e immobili, nonchè assumere ed organizzare, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, tutte le altre iniziative che risultino rispondenti alle finalità, destinando all'uopo l'attività degli associati e il suo patrimonio mobiliare e immobiliare.

6) L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità può promuovere, se necessario, la costituzione di enti o cooperative per la gestione diretta di strutture e centri di accoglienza e per l'esercizio delle attività economiche e commerciali strettamente finalizzate al loro funzionamento.

Tali enti o cooperative, costituiti, acquistano la qualità di soci effettivi dell'Associazione, ai sensi del seguente art. 5, accettandone i principi e le regole di cui al presente Statuto e gli scopi ideali. Essi potranno esser dichiarati decaduti dalla qualità


di soci della presente Associazione ed esclusi dalla stessa a norma dell'art. 6 di questo Statuto.

Art. 5

Membri dell'Associazione

1) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, le Associazioni, gli Enti Pubblici e Privati, le società cooperative e le società commerciali che volontariamente si impegnano a contribuire e realizzare gli scopi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

2) L'Associazione si compone dei soci suddivisi nelle seguenti categorie:    

- Soci fondatori

- Soci effettivi

- Soci sostenitori

3) Sono Soci fondatori coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo. Sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali, partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme ai Soci effettivi compongono l'Assemblea dei soci.

4) Sono Soci effettivi le persone la cui domanda è stata accolta dal Consiglio direttivo. Godono, se persone fisiche, dell'elettorato attivo e passivo ed insieme agli altri soci compongono l'Assemblea.

5) Sono Soci sostenitori, quanti, partecipando alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'Associazione, contribuiscono tangibilmente al perseguimento degli scopi statutari, pur non


godendo dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) Sono soci effettivi i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio direttivo e che hanno dimostrato un profondo interesse per l'attività dell'Associazione e sono disponibili a collaborare fattivamente alla loro realizzazione.

2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei suoi aderen­ti nel libro dei soci, dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.

3) La qualità di socio si perde per dimissioni, tramite comunicazione scritta, per morosità (mancato pagamento delle quo­te sociali) o per indegnità (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione); la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo, l'indegnita verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Art. 7

Obblighi e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto;

- ad osservare il Regolamento predisposto dal Consiglio di­rettivo per il funzionamento dell'Associazione;

- a versare la quota associativa;

- a tenere comportamenti consoni alle finalità dell'Associazione.


2) I soci, con le limitazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8

Organi dell’Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Con deliberazione ordinaria possono essere istituiti e regolati il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

Art. 9

L'Assemblea

1) L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. I soci sostenitori, di cui all'art. 5 n. 5, partecipano ad essa in qualità di uditori.  Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

2) L’assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio;

b) nomina i componenti del Consiglio direttivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, l’esclusione dei soci dall'Associazione (anche ai sensi dell'art. 7 per indegnità o


morosità);

e) esprime parere sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta il Presidente stesso o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria e delibera, fra l'altro, sullo scioglimento   anticipato e sulla proroga della durata dell'As­sociazione.

5) L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio direttivo presente in Assemblea.

Le convocazioni devono esser fatte mediante avviso scritto da recapitarsi a1meno otto giorni prima della data di riunione oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione, alme­no quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adu­nanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i   soci.

6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più


uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è   validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate da almeno tre quarti dell'Assemblea.

9) Il Presidente dell'Associazione nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.  Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento nell'Assemblea.

10) Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1) L'Associazione amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque o sette membri, di cui tre o cinque eletti dall'Assemblea dei soci e in regola con il versamento delle quote associative ed un altro, non elettivo, nominato dall'Ente Istituto Don Bosco. Il numero sarà determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei


componenti elettivi del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nomi­nando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Il membro non elettivo del Consiglio viene sostituito dall'Ente Istituto Don Bosco. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio,   si provvede alla formazione di un nuovo consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

4) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese e ogni qual volta il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Esso è convocato con avviso scritto o telefonico recante l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti. Ha la facoltà di deliberare con la presenza di metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

6) Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su un apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


7) E' compito del Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

- deliberare su tutta l'attività dell'Associazione;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio e determinare la quota associativa;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Art. 11

Il Presidente

1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. E' autorizzato a riscuotere da enti o da privati somme a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, in nome o per conto dell'Associazione. In caso di sua assenza o, impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e, nell'adunanza immediatamente successiva, chiede al Consiglio medesimo ratifica dei provvedimenti adottati.


Il Presidente può avvalersi di esperti esterni per i compiti inerenti al suo mandato e per i suggerimenti tecnico-organizzativi da presentare al Consiglio; ove ciò comporti una spesa dovrà esser autorizzato dal Consiglio.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle anticipazioni previsto al precedente art. 4 punto 4.

Art. 13

Risorse economiche e Patrimonio

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi associativi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) ricavato di organizzazione di manifestazioni o dalle par­tecipazione ad esse;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2) L’esercizio finanziario va dal   1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà esser approvato dall'Assemblea. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e


i lasciti ricevuti.

3) Il patrimonio del1'Associazione costituito da:

- beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- eventuali contributi, lasciti e donazioni;

- eventuali fondi accantonati per eccedenza di bilancio.

Art. 14

Modifiche dello statuto

Le modifiche a questo Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea. La relativa deliberazione valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà dei soci aventi diritto al voto, e se si sia raggiunto il voto favorevole della metà dei votanti. In seconda convo­cazione è valida quando siano presenti, in proprio o per dele­ga, un quinto dei soci aventi diritto al voto, e se si sia raggiunto il voto favorevole della metà dei votanti.

Art. 15

Assicurazioni

L'Associazione garantirà con adeguata copertura assicurativa i propri associati durante lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti attuativi e delle leggi.

Art. 16

Clausola arbitrale

Ogni controversia, nessuna esclusa, che venga ad insorgere tra l'Associazione ed i soci ovvero tra i soci, sarà risolta da un


Collegio Arbitrale, che la comporrà procedendo irri­tualmente

secondo equità.

Il collegio sarà costituito da tre membri, da scegliersi fra gli iscritti all'Ordine degli avvocati del Foro di Genova, di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con fun­zioni di Presidente, concordemente dai due arbitri già desi­gnati o, in mancanza di loro intesa entro venti giorni dalla relativa richiesta dell'uno all'altro, dall'Ente Istituto Don Bosco. In caso una parte non provveda alla rispettiva no­mina dell'arbitro, entro il termine di venti giorni dalla richiesta di arbitrato, anche tale arbitro sarà nominato dall’Ente Istituto Don Bosco ad istanza della parte più diligente.

Art. 17

Rinvio

Per guanto non previsto dal presente statuto, valgono le nor­me del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.